Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

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Ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici per le detrazioni fiscali del 36% e 55%
A decorrere dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono applicare una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico e disposti dai contribuenti a seguito di: ...segue
 
OGGETTO: ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici per le detrazioni fiscali del 36% e 55%
A decorrere dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono applicare una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico e disposti dai contribuenti a seguito di:
- spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, L.449/97 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 36%;
- spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344-345-346-347, L. 296/06 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 55%.
La nuova disposizione normativa riguarda, pertanto, solo quei bonifici che configurano per i soggetti ordinanti modalità obbligatoria di pagamento, al fine di beneficiare dei suddetti oneri detraibili.
Nuovi adempimenti sono stati imposti a carico degli intermediari finanziari (banche e uffici postali) e solo a tali soggetti che, al momento dell’ accredito dei bonifici ai beneficiari, devono:
a) operare la ritenuta d’acconto del 10% a carico di tali soggetti beneficiari;
b) versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è stata effettuata, anche mediante l’istituto della compensazione (ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n.241/97). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 65 del 30/06/2010, ha istituito l’apposito codice tributo “1039”;
c) certificare ai beneficiari dei bonifici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, il totale delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
d) presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), indicando i dati dei beneficiari dei bonifici, le somme accreditate e le ritenute operate.
Le banche e gli uffici postali che non operano, anche in parte, le ritenute d’acconto sono soggetti a:
- sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta (articolo 14, D.Lgs. 471/97)
- sanzione amministrativa del 30% in caso di omesso versamento della ritenuta, con possibile utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 471/97).
Elenco completo delle scadenze
 

 

 
   
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