
| Ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici per le detrazioni fiscali del 36% e 55% |
| A decorrere dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono applicare una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico e disposti dai contribuenti a seguito di: ...segue |
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OGGETTO: ritenuta d’acconto del 10% sui bonifici per le detrazioni fiscali del 36% e 55% A decorrere dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono applicare una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico e disposti dai contribuenti a seguito di: - spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, L.449/97 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 36%; - spese per interventi di risparmio energetico (art. 1, commi 344-345-346-347, L. 296/06 e successive modificazioni), al fine della detrazione fiscale del 55%. La nuova disposizione normativa riguarda, pertanto, solo quei bonifici che configurano per i soggetti ordinanti modalità obbligatoria di pagamento, al fine di beneficiare dei suddetti oneri detraibili. Nuovi adempimenti sono stati imposti a carico degli intermediari finanziari (banche e uffici postali) e solo a tali soggetti che, al momento dell’ accredito dei bonifici ai beneficiari, devono: a) operare la ritenuta d’acconto del 10% a carico di tali soggetti beneficiari; b) versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è stata effettuata, anche mediante l’istituto della compensazione (ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n.241/97). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 65 del 30/06/2010, ha istituito l’apposito codice tributo “1039”; c) certificare ai beneficiari dei bonifici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, il totale delle somme erogate e delle ritenute effettuate; d) presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), indicando i dati dei beneficiari dei bonifici, le somme accreditate e le ritenute operate. Le banche e gli uffici postali che non operano, anche in parte, le ritenute d’acconto sono soggetti a: - sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta (articolo 14, D.Lgs. 471/97) - sanzione amministrativa del 30% in caso di omesso versamento della ritenuta, con possibile utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 471/97). |
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